Descrizione
Il 27 ottobre 2025 l'ATS Val Padana ha rilevato in un allevamento di Casale Cremasco-Vidolasco un sospetto caso di influenza aviaria.
Di concerto con l'ATS di Bergamo, le due agenzie hanno istituito una Zona di Sorveglianza con un raggio di 10 chilometri dall'allevamento avicolo; precisamente, per quanto riguarda la provincia di Bergamo il provvedimento riguarda i comuni di Antegnate, Barbata, Bariano, Calcio, Calvenzano, Caravaggio, Covo, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Fornovo San Giovanni, Isso, Misano Di Gera D’Adda, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, Pumenengo, Romano di Lombardia e Torre Pallavicina.
Nella Zona di Sorveglianza si applicano le seguenti misure:
- effettuazione, con la massima tempestività, da parte del Distretto Veterinario competente, del censimento (verifica dell’aggiornamento in BDN dell’anagrafica e delle registrazioni) di tutte le aziende avicole commerciali e visite delle aziende a campione, in conformità all’articolo 26 e all’allegato I, sezione A.3;
- sono disposti i divieti di cui all’allegato VI del Reg (UE) 2020/687 per la HPAI; ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la Zona di Sorveglianza o al suo interno è vietata fatta salvo nei casi in cui le Regioni autorizzino, in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti e fatte salve altre misure di controllo che il Veterinario Ufficiale riterrà opportune;
- chiunque entri o esca dall’azienda deve rispettare adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell’influenza aviaria;
- i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse,
mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente
contaminati devono essere accuratamente puliti e disinfettati dopo ogni trasporto; - non sono ammessi, senza l’autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l’ingresso o l’uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un’azienda in cui sia tenuto pollame. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all’abitazione umana in cui essi: 1) non hanno contatti col pollame o altri volatili in cattività dell’azienda; 2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell’azienda;
- eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al Servizio Veterinario dell’ATS che svolge gli opportuni accertamenti;
- sono vietati la rimozione o lo spargimento del letame o dei liquami proveniente dalle aziende ubicate nella Zona di Sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati; è fatta salva autorizzazione del Servizio Veterinario dell’ATS in conformità alle indicazioni regionali;
- è vietato il rilascio di selvaggina da penna per ripopolamento;
- è vietato l’utilizzo dei richiami vivi appartenenti all’ordine degli anseriformi e caradriformi in appostamento mobile e fisso; i capi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo;
- sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività.